Aggiornamento add. antincendio - rischio di livello II
Come noto in ogni azienda devono essere presenti addetti antincendio debitamente formati; la formazione di questi addetti deve avvenire in relazione alla classificazione del rischio di incendio e secondo un programma ben preciso come previsto dal D.M. del 2 settembre 2021.
L’articolo 37 comma 9 del decreto legislativo 81/08 prevede altresì che detta formazione debba essere periodicamente aggiornata ma non ha fissato termini temporali entro i quali procedere a tale aggiornamento; nemmeno la legislazione successiva ha mai stabilito la periodicità di tale aggiornamento.
È tuttavia opportuno, vista l’importanza del ruolo che tali addetti possono svolgere in caso di emergenze, che pur in assenza di indicazioni di legge ben precise si proceda ad un aggiornamento del corso che li ha qualificati; si evidenzia in tal senso che le indicazioni verbali generalmente fornite dai vari ispettori dell’ATS in questi ultimi anni facciano riferimento in linea di massima ad una periodicità quinquennale.
È nostra intenzione quini sposare tale indicazione e proporla alle Azienda nostre clienti.